Cosmetici e mondo alimentare: un connubio affascinante
Nel settore cosmetico, l’associazione al mondo alimentare è spesso utilizzata come leva di marketing per evocare sensazioni familiari, naturali o golose. Tuttavia, questa pratica richiede particolari cautele: la normativa vigente, sia a livello nazionale che europeo, stabilisce limiti chiari per evitare fraintendimenti o rischi per la salute dei consumatori. Non solo l’aspetto, il colore o l’odore di un prodotto possono essere problematici se richiamano troppo da vicino quelli di un alimento – come stabilito dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 – ma anche il nome di un cosmetico può diventare oggetto di controversie, soprattutto quando richiama denominazioni d’origine protette.
Anche il naming evocativo può scontrarsi con vincoli giuridici ben precisi, è il caso del profumo Champagne di Yves Saint Laurent.
Naming e denominazioni: questione di confini legali
Nel mondo della profumeria, pochi nomi hanno suscitato tanto clamore quanto Champagne, la fragranza lanciata da Yves Saint Laurent nel 1993. Il profumo, ideato per evocare eleganza e sensualità frizzante, fu protagonista di un caso legale senza precedenti che lo costrinse a cambiare nome. Ma perché fu proibito l’uso del termine “Champagne”? La risposta risiede nelle leggi europee a tutela delle denominazioni di origine.
Il lancio del profumo Champagne: un’ode al lusso francese
Nel giugno del 1993, Yves Saint Laurent presenta Champagne, una fragranza chypre fruttata firmata dalla celebre profumiera Sophia Grojsman. Il nome voleva richiamare l’ebbrezza raffinata e lo spirito festoso dello spumante francese per eccellenza, traducendo in note olfattive l’idea di gioia, celebrazione e femminilità audace.

La reazione dei produttori di Champagne: battaglia legale immediata
Tuttavia, il successo commerciale della fragranza fu oscurato da un’immediata controversia legale. I viticoltori della regione della Champagne, rappresentati dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), fecero causa al brand sostenendo che l’uso della parola “Champagne” violava la denominazione di origine protetta (AOC), riservata esclusivamente ai vini prodotti in quella zona geografica con metodi specifici.
Secondo il CIVC, l’associazione del nome a un profumo poteva danneggiare l’immagine del vino e creare confusione nel consumatore, andando contro la normativa europea che protegge le indicazioni geografiche.
La sentenza e il cambio nome: da Champagne a Yvresse
Il tribunale di Parigi, in appello, diede ragione ai viticoltori nel dicembre 1993: Yves Saint Laurent fu condannato a ritirare il nome “Champagne” dal mercato francese, con il rischio di sanzioni estese anche ad altri Paesi europei.

Il marchio fu dunque costretto a rinominare la fragranza in “Yvresse”, un gioco di parole tra “Yves” e “ivresse”, che in francese significa “ebbrezza”. Il nuovo nome mantenne lo spirito dell’originale, ma rispettando le normative in vigore. La composizione olfattiva rimase invariata.
Il valore legale e simbolico della denominazione Champagne
Il caso YSL ha fatto scuola nel settore cosmetico e alimentare. La denominazione Champagne è una delle più tutelate al mondo, riconosciuta sia a livello europeo (tramite il sistema DOP/AOP) sia internazionale. L’utilizzo non autorizzato del nome è vietato non solo per altri vini o alcolici, ma anche per beni non alimentari, come i cosmetici, quando si ritiene possa evocare impropriamente il prodotto originale.
Come spiegato nella pagina dedicata del Musée Yves Saint Laurent Paris, lo stesso stilista si mostrò combattuto tra la forza evocativa della parola e il rispetto per la cultura francese del vino.
L’episodio di Champagne di Yves Saint Laurent rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per chi opera nel settore del marketing cosmetico, del naming di prodotto e della proprietà intellettuale. Si comprende quanto sia importante per i brand valutare con attenzione ogni elemento che possa suggerire un legame con il cibo o le bevande, non solo per motivi di sicurezza ma anche per rispetto delle normative sulle denominazioni geografiche protette.